Decreto equipollenza dei titoli per gli osteopati

Cosa prevede l’Accordo Stato–Regioni del 18 dicembre 2025 per gli Osteopati?

Il 18 dicembre 2025 è stato siglato l’Accordo tra Stato e Regioni che definisce in modo preciso i criteri per la valutazione dell’esperienza professionale e per il riconoscimento dei titoli pregressi in osteopatia, ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione e dell’iscrizione all’albo professionale. L’Accordo stabilisce:
    • i requisiti per l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento
    • le condizioni per il riconoscimento del titolo
    • le integrazioni formative necessarie
    • le modalità di accesso all’esame di abilitazione

1 – Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento

Sono stati istituiti presso gli Ordini TSRM-PSTRP degli elenchi speciali ad esaurimento, destinati agli osteopati che hanno conseguito un titolo prima dell’istituzione della laurea universitaria. Possono iscriversi all’elenco speciale gli osteopati che:
    • hanno conseguito un diploma di scuola secondaria superiore
    • hanno completato un corso di osteopatia di almeno 3 anni
    • hanno svolto almeno 2.400 ore di formazione teorica (96 CFU) di cui 960 ore in presenza presso il proprio istituto di formazione osteopatica. Oppure, se già in possesso di una laurea sanitaria, almeno 1.500 ore di formazione teorica (60 CFU)
    • almeno 1.000 ore di tirocinio clinico pratico su paziente documentato nell’ambito delle problematiche del sistema muscolo-scheletrico
Se il tirocinio è inferiore alle 1.000 ore, può essere valutata in alternativa un’esperienza lavorativa di almeno 36 mesi, purché documentabile (Partita IVA, contratti, documentazione fiscale). I 96 CFU formativi devono includere inoltre specifiche discipline quali:

a.      Discipline di base:

    • Biologia
    • Biochimica
    • Fisica
    • Statistica medica
    • Anatomia umana
    • Istologia
    • Fisiologia umana
    • Patologia generale e clinica
    • Microbiologia
    • Igiene

b.      Discipline caratterizzanti e professionalizzanti:

    • Diagnostica per immagini
    • Discipline cliniche medico-chirurgiche (età evolutiva, adulta e geriatrica) come pediatria, ostetricia, geriatria, etc.
    • Scienze osteopatiche teoriche e pratiche
    • Scienze umane e discipline psico-pedagogiche come psicologia, pedagogia sociale e generale
    • Discipline economiche come management sanitario

Requisito relativo al corpo docente

Il decreto specifica inoltre che:
    • le discipline devono essere state erogate da docenti in possesso di laurea coerente con la materia insegnata
per le discipline cliniche medico-chirurgiche è richiesto il possesso della laurea magistrale in Medicina e Chirurgia

2 – Integrazione delle conoscenze

Inoltre, i soggetti che hanno conseguito il titolo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) — ossia coloro in possesso di un titolo di osteopata conseguito al termine di un corso di almeno tre anni ma non in possesso di una laurea sanitaria abilitante — l’ammissione all’esame di abilitazione è subordinata all’acquisizione di specifiche misure compensative. Tali misure compensative consistono nell’acquisizione obbligatoria di 30 CFU universitari, da conseguire presso un’Università italiana, nelle seguenti aree disciplinari:
    • 3 CFU in Medicina legale, etica e deontologia professionale
    • 3 CFU in Organizzazione e management sanitario
    • 3 CFU in Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e radioprotezione
    • 3 CFU in Tecniche di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare
    • 12 CFU in Conoscenze interdisciplinari medico-chirurgiche
    • 6 CFU in Strategie di prevenzione e promozione della salute
L’acquisizione di tali crediti costituisce requisito necessario per l’ammissione all’esame di abilitazione

3 – Esame di abilitazione obbligatorio

L’iscrizione all’elenco speciale non equivale al riconoscimento definitivo del titolo e all’iscrizione all’albo. Una volta conseguiti i 30 CFU compensativi, l’osteopata dovrà sostenere l’ esame di abilitazione presso un’Università che ha aperto il corso universitario di osteopatia.

ICOM, in accordo con Università italiane partner, promuove i corsi per l’adempimento delle misure compensative previste dalla normativa (30 CFU obbligatori)

Alla luce di quanto previsto dall’Accordo Stato–Regioni del 18 dicembre 2025, l’acquisizione dei 30 CFU universitari costituisce requisito necessario per l’ammissione all’esame di abilitazione per tutti i soggetti in possesso di un diploma e aventi diritto all’iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento. In tale contesto, ICOM, in accordo con tre Università italiane partner,  una con sede a Milano, una con sede a Roma e una con sede a Bari, organizza e promuove i percorsi universitari finalizzati all’acquisizione delle misure compensative previste dalla normativa. I corsi sono strutturati in conformità ai requisiti stabiliti dall’Accordo e consentono l’acquisizione dei 30 CFU obbligatori nelle aree disciplinari indicate, requisito indispensabile per:
    • l’ammissione all’esame di abilitazione;
    • il successivo riconoscimento del titolo;
    • l’iscrizione all’albo professionale dell’Osteopata.
L’attivazione dei percorsi in collaborazione con Atenei italiani garantisce la piena coerenza con il quadro normativo vigente e la validità universitaria dei crediti acquisiti.
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